Dichiarazione di nascita
Ufficio di riferimento: Ufficio Anagrafe
Descrizione Procedimento: Quando avviene una nascita è obbligatorio presentare la relativa dichiarazione per iscrivere il nuovo nato nel registro di stato civile e nell’anagrafe.
La dichiarazione va fatta:
- entro 3 giorni presso il Centro Nascita dell’Ospedale e/o Casa di Cura
- entro 10 giorni presso l’ufficio di Stato civile del Comune di residenza della madre (oppure in quello di nascita del bimbo)
Se i genitori sono sposati è sufficiente che si presenti un solo genitore. Se i genitori non sono sposati si dovranno presentare entrambi per effettuare il riconoscimento di figlio naturale. Se la madre, cittadina straniera, non ha la residenza in Italia, la nascita viene registrata nel Comune di nascita.
Requisiti: Essere la madre del neonato residente.
Documentazione Necessaria: Documento di identitĂ e attestazione di nascita rilasciata dal medico / ostetrica che ha assistito al parto.
Costo: Nessuno.
Normativa :
Documentazione Editabile: Dichiarazione sostitutiva di certificazione della nascita del figlio
Altri documenti: Dichiarazione sostitutiva di certificazione della propria nascita
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Dichiarazioni sostitutive all’atto di notorietĂ
Uffici di riferimento: Ufficio Anagrafe (Sportello) Stato civile (pianterreno)
Descrizione Procedimento : Dichiarazione di fatti, stati e qualità personali che sono a diretta conoscenza dell’interessato.
Non si possono sostituire con tale dichiarazione l’espressione di volontà in questi casi ci si deve rivolgere a un notaio o al Tribunale.
Se presentata ad amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici servizi, non deve essere autenticata, ma semplicemente firmata davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure inviata con allegata la copia del proprio documento d’identità .
La firma autenticata è prevista solo per le dichiarazioni da presentare a soggetti privati.
Requisiti: Essere maggiorenne.
Documentazione Necessaria: Per l’autentica di firma occorre presentarsi muniti di documento di identità valido.
Costo: In carta libera € 0,26 occorre sempre specificare l’uso in esenzione del bollo per il quale viene richiesto. In carta legale € 0,52 piu 16,00 di marca da bollo che può essere assolta in modo virtuale. Per l’autentica di copia, se il documento è composto da piĂą fogli occorre 1 marca da bollo ogni 4 facciate.
Normativa:Â D.P.R. 445/2000
Tempistica: Immediata.
Documentazione Editabile:
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietĂ
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di stato civile art 46 DPR 445 del 28 12 2000
- Istanza di modifiche proprie generalitĂ per i cittadini di nazionalitĂ filippina
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione dellidentificazione della persona
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Unioni Civili
La legge 20 maggio 2016 n. 76, (G.U. n. 118 di data 21.05.2016), disciplina, fra l’altro, la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Chi può richiedere: Privati interessati
Dove rivolgersi: Ufficio stato civile (Piano Terra)
Quanto costa: Spazi, tempi e costi sono analoghi a quelli previsti per i matrimoni civili. Scarica la tabella esplicativa dei costi
Tempi di attesa: L’unione civile va obbligatoriamente costituita entro 180 giorni dalla sottoscrizione del processo verbale. Il processo verbale è sottoscritto dall’ufficiale dello stato civile e dai privati interessati presso l’ufficio di Piazza di Fiera, 17, su appuntamento e previa acquisizione della documentazione necessaria.
Moduli Editabili:
- Richiesta di avvio del procedimento di separazione
- Richiesta avvio del Procedimento amministrativo di costituzione dell’unione civile
- Modulo richiesta scioglimento unione civile
Atti Amministrativi di Riferimento
- Delibera di Giunta Municipale 49 del 17.03.2017
- Delibera di Giunta Municipale 86 del_09.05.16
- Delibera di Giunta Municipale 145 del 16.06.2021
Riferimenti normativi
- Legge 76 del 20 maggio 2016
D. Lgs. 19 gennaio 2017 n. 5
D. Lgs. 19 gennaio 2017 n. 6
D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7
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Riconoscimento jure sanguinis della cittadinanza italiana
Ufficio di competenza: Ufficio Stato Civile
Ufficiale di Stato Civile (unico addetto alla pratica): Maria Rita Della Candelora
Telefono: 090 9231010
Scopo: Il cittadino straniero con origini italiane, residente in Italia, può chiedere al Comune di residenza il riconoscimento dello status civitatis italiano; a tal fine deve documentare la discendenza da avo italiano emigrato all’estero.
Descrizione: Il cittadino straniero di antico ceppo italiano può ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, presentando domanda al Comune italiano di residenza ai sensi delle circolari del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’8.4.1991 e n. K.78 del 19.2.2001.
L’interessato deve:
- Richiedere innanzitutto l’iscrizione nell’anagrafe del comune di effettiva dimora. L’iscrizione in anagrafe segue le modalità previste per l’iscrizione in anagrafe degli stranieri. Quindi a tal fine è richiesta l’esibizione del passaporto e del permesso di soggiorno, oppure in sostituzione del permesso una copia della dichiarazione di presenza resa innanzi al Questore.
- Presentare un’istanza al Sindaco in marca da bollo, allegando tutta la documentazione secondo la vigente normativa, tradotta e legalizzata dall’Autorità italiana competente per territorio, secondo quanto stabilito con accordi bilaterali o multilaterali fra i vari Paesi che dimostrino il possesso della cittadinanza italiana.
L’Ufficiale di Stato Civile verifica la regolarità della documentazione prodotta, rapportandosi con i consolati italiani per eventuali riscontri.
Il procedimento si conclude attestando il possesso della cittadinanza italiana e la conseguente trascrizione dell’atto di nascita dell’interessato.
Requisiti: essere discendente di avo italiano che, seppur emigrato all’estero, non abbia mai perduto la cittadinanza italiana;
Tempistica: Le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis saranno ricevute nella giornata di mercoledì per ogni appuntamento, da concordare preventivamente, in ragione di n. 1 procedimento ogni 45 giorni.
Normativa di riferimento:
Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’8.4.1991
Circolare del Ministero dell’Interno n. K.78 del 19.2.2001
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D.A.T. – Disposizioni anticipate di trattamento
Ufficio di riferimento: Stato civile
Descrizione del procedimento: Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219 approvata dal Parlamento il 14 dicembre 2017, che disciplina il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.). La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignitĂ e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata (tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge).
La dichiarazione anticipata di trattamento, anche chiamata “testamento biologico” o “testamento di vita” è l’espressione della volontĂ di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia piĂą in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacitĂ .
La decisione di redigere una D.A.T. è assolutamente libera e volontaria.
Legge di riferimento:
Legge 22 dicembre 2017 , n. 219
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Dichiarazione di morte
Ufficio di riferimento: Ufficio Anagrafe, Stato civile
Descrizione Procedimento: La dichiarazione di morte deve essere effettuata da uno dei congiunti o da persona convivente o da un loro delegato o da persona informata del decesso. In caso di morte c/o un’abitazione privata situata nel territorio del comune la denuncia deve essere fatta entro le 24 ore dall’evento all’Ufficiale dello Stato Civile. In caso di morte in ospedale o casa di riposo, il direttore sanitario trasmette l’avviso di morte all’ufficio di Stato Civile ove ha sede la struttura.
Requisiti: Essere un familiare del defunto o essere venuto a conoscenza del decesso.
Documentazione Necessaria:
- Scheda di morte ( Modello ISTAT), compilato dal medico curante nella parte riguardante le cause del decesso – avviso di morte e certificato di accertamento di morte compilato dal medico necroscopo.
- Documento identificativo del dichiarante.
Costo: Nessuno.
Normativa:
Tempistica: Immediata.
Documentazione Editabile: