Elettori temporaneamente residenti all’estero.
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n.459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 26 febbraio p. v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione dovrĂ pervenire al comune con le modalitĂ appresso elencate:
per posta, oppure potrĂ essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato, all’indirizzo: COMUNE DI MILAZZO – via F.sco Crispi, 1 – c.a.p. 98057;
per telefax: al num. 090 9231324;
per posta elettronica certificata: elettorale@pec.comune.milazzo.me.it
per posta elettronica: elettorale@comune.milazzo.me.it
la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di copia di un documento d’identitĂ valido dell’elettore, deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Può presentare opzione di voto per corrispondenza come temporaneo all’estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche anche chi risulta residente all’estero nel territorio di altra sede consolare, ovvero chi svolge il Servizio civile all’estero.
Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero.