Ecco quanto previsto dal Regolamento di igiene urbana (art. 63) per i gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o a uso pubblico, quali bar, gelaterie, alberghi, trattorie, pizzerie, ristoranti…
I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o a uso pubblico, quali bar, gelaterie, alberghi, trattorie, pizzerie, ristoranti… devono provvedere alla pulizia giornaliera dell’area occupata e di quelle adiacenti, indipendentemente dalla cadenza con cui il servizio pubblico effettua la pulizia della rispettiva via o piazza.
I gestori di esercizi pubblici che pur non occupando suolo pubblico o a uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio (ad esempio vendita di pizza al taglio, gelaterie, chioschi, ricevitorie…), sono tenuti alla pulizia quotidiana degli spazi prospicienti il locale in cui viene svolta l’attività.
In entrambi i casi sopra citati, i gestori sono obbligati a differenziare e conferire i rifiuti prodotti dall’attività e dai suoi frequentatori con le stesse modalità previste dal presente regolamento.
L’occupazione in concessione di aree pubbliche non deve in nessun caso impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
È vietato spazzare i rifiuti giacenti sulle aree in questione spingendoli all’esterno delle aree in uso ed è anche vietato utilizzare i cestini pubblici per conferire cartacce, contenitori per bibite, avanzi di cibo prodotti dai frequentatori di tali esercizi pubblici durante la loro permanenza nei locali.