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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2020 ha introdotto un contributo denominato “Reddito di Libertà ”, destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.
La misura consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori. La misura, inoltre, è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito (REM, NASPI, Cassa Integrazione Guadagni, ANF, ecc.)
Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno e le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.
La domanda per il Reddito di Libertà deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune di residenza, utilizzando esclusivamente il modello allegato predisposto dall’INPS.