Numero Atto: 30
Data Atto: 12 Jun 2020
PUBBLICITĂ€- NOTIZIA EX ART 18 DELLA L.R. N. 22/2008 E S.M.I.
ESTRATTO
O R D I N A
A) a far data dal 13 giugno 2020 e sino al 30 giugno 2020, in conformitĂ a quanto emerso in seno al Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza ed in esecuzione delle intese raggiunte con i Sindaci dei comuni a maggiore vocazione turistica della costa Tirrenica, su tutto il territorio cittadino:
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è fatto divieto per gli esercizi di vicinato di vendere per asporto, bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione prima delle ore 08:00 e dopo le ore 21:00 di ogni giorno della settimana. Il predetto divieto non si applica agli esercizi di vicinato che siano anche laboratori artigianali di produzione (ad es. gastronomie, gelaterie, rosticcerie, etc.), a condizione che non siano in alcun modo utilizzati contenitori in alluminio o vetro;
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è fatto divieto, per tutti gli altri esercizi, di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche prima delle ore 08:00 e dopo le ore 21:00 di ogni giorno della settimana;
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è fatto divieto, per i titolari di distributori automatici, di vendita al pubblico di bevande alcoliche, prima delle ore 08:00 e dopo le ore 20:00 di ogni giorno della settimana;
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è fatto divieto, per i titolari di distributori automatici, di vendita al pubblico di bevande in vetro o alluminio, anche se analcoliche, prima delle ore 08:00 e dopo le ore 20:00 di ogni giorno della settimana;
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dopo le ore 21.00 è consentita esclusivamente agli esercizi pubblici (ad es. bar, pub e ristoranti) la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per il consumo immediato all’interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione e nel rispetto delle linee guida allegate all’O.P.R.S. 22/2020;
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la somministrazione di bevande al banco o la vendita di bevande da asporto, è consentita, dopo le ore 21:00, esclusivamente agli esercizi pubblici (ad es. bar, pub e ristoranti), a condizione che non vengano impiegati contenitori in vetro o alluminio;
O R D I N A  A L T R E S I’
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che tutte le tipologie di pubblici esercizi, esercizi di vicinato alimentari, laboratori artigianali di prodotti alimentari (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari) chiudano i locali al pubblico alle ore 01:00 nei giorni da lunedì a giovedì e alle ore 02:00 dal venerdì alla domenica. E’ fatto obbligo all’esercente l’attività autorizzata di apporre un apposito cartello indicante l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio;
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gli organi di vigilanza sono onerati di effettuare i controlli e di far rispettare la presente ordinanza. In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all’art. 50, comma 7 bis c.1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: “L’inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nella misura di Euro 1.500.
Settore: Uffici di Staff del Sindaco