Numero Atto: 215
Data Atto: 28 Dec 2017
PUBBLICITÀ- NOTIZIA EX ART 18 DELLA L.R. N. 22/2008 E S.M.I.
ESTRATTO
La Giunta Municipale ha deliberato: di disporre l’avvio, a partire dal 2018, delle procedure speciali transitorie di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 e di cui all’art. 3 della L.R. n. 27/2016 finalizzate alla stabilizzazione, mediante assunzione a tempo indeterminato, del personale precario e rivolte alla platea dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time e dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili in servizio presso il Comune di Milazzo; di approvare l’elenco del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 del d.lgs. 75/2017, destinatari del comma 2 di detto articolo e del personale impegnato in attività socialmente utili aventi i requisiti di cui all’art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013.; di dare atto che la capacità assunzionale dell’Ente per il periodo 2018/2020 per le finalità di attuazione della speciale disciplina di reclutamento in parola, risulta indicata nell’allegato “B” del provvedimento; di stabilire, al fine dell’invarianza dei saldi finanziari, che ai sensi del comma 6° dell’art. 3 della L.R. 27/2016 le assunzioni di soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, verranno effettuate con le procedure di legge (selezione interamente riservata per titoli ed esami e, per il personale inquadrato nelle categorie A e B, per titoli e prova di idoneità) nei limiti – a legislazione vigente – della dotazione organica e del contributo riconosciuto dalla Regione in misura pari a quanto previsto dal comma 10 del citato art. 3 (ossia, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall’ente nell’anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015) e per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili nei limiti del contributo di cui all’articolo 11, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8; di prorogare, per l’effetto, fino al 31 marzo 2018, sussistendo il fabbisogno organizzativo e per assicurare la funzionalità dei servizi, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. 75/2017 il rapporto di lavoro del personale in servizio presso questo Ente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nonché l’utilizzo delle 3 unità di LSU in forza al Comune, così come individuati nell’allegato “A” al provvedimento; di dare atto che la spesa inerente la proroga dei rapporti in essere trova copertura a valere sugli stanziamenti di spesa dell’esercizio 2018 per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 3, comma 11, della L.R. 27/2016 e della lettera a) del comma 10 del predetto articolo; di dare atto che l’approvazione della presente proposta deliberativa costituisce atto ricognitivo interno e manifestazione di indirizzo finalizzato alla definizione della programmazione assunzionale per il triennio 2018/2020; di dare atto che all’attivazione delle procedure di stabilizzazione potrà darsi seguito solo successivamente all’approvazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, del Programma triennale del fabbisogno per il triennio 2018/2020, la cui adozione è condizionata dall’avvenuta attestazione di copertura finanziaria consolidata da parte della Regione con riferimento alla normativa in narrativa richiamata e dall’osservanza da parte dell’ente, tra gli altri, dei seguenti obblighi previsti dalla legislazione vigente: – l’invio entro il 31 marzo della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015 e art. 1, c. 470, legge n. 232/2016, Circolari RGS 5/2016 e 17/2017); – rispetto dei termini per l’approvazione degli strumenti finanziari (bilanci di previsione e consuntivi) (art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 a mente del quale “In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato (…), gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto”); di demandare al Dirigente del Settore I ogni adempimento conseguente. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere. .
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Settore: 1° settore - Affari Generali e Politiche Sociali