Il consiglio comunale affronterà la vicenda legata alla destinazione urbanistica dell’area ex Pastificio Puglisi, destinata a parcheggio ed ora reclamata dai proprietari dopo la scadenza dei vincoli su quell’area, in una prossima seduta che farà seguito ad un incontro dei capigruppo che il presidente Gianfranco Nastasi ha già fissato per le ore 12 di lunedì prossimo,
L’argomento sarà approfondito anche alla luce di una relazione che ha fatto pervenire su tutta la problematica il legale incaricato dal Comune, avvocato Francesco Amalfa, che ha esaminato la questione sulla base della sentenza del Tar di Catania e del potere sostitutivo esercitato dal Commissario ad acta, architetto Sebastiano Alesci –dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Aidone-, che si è insediato il 16 aprile 2015. Ogni decisione comunque sarà conseguente anche proposta di un atto di indirizzo che alcuni consiglieri hanno presentato e sul quale, alla fine, dovrà esprimersi l’assise municipale. Sarà un estremo tentativo di riaprire il discorso, anche se le conclusioni dell’avvocato Amalfa lasciano spazi difficilmente individuabili e praticabili dovendosi eventualmente riscontrare qualche discrasia tra lo schema di variante adottato dal Commissario ad acta e le prescrizioni del piano regolatore generale.
Questo l’atto d’indirizzo tendente a recuperare una situazione estremamente complessa e delicata, oggi forse compromessa.
“Considerato che il Piano regolatore generale del Comune di Milazzo risulta essere ancora quello del 1989, i cui vincoli risultano scaduti sin dal 1999; che in tale stesura il Piano prevedeva una densità abitativa di 52 mila abitanti; visto che ad oggi non è stata predisposta alcuna variante generale al Piano stesso e che tale dimensionamento, a distanza di 30 anni dalle previsioni, può oggi essere considerato superiore alla densità abitativa del Comune di Milazzo di ben oltre l’80%; che tale densità non rientra tra quelle consentite dalla norma vigente e che qualsiasi tipo di tolleranza ammissibile non può certo superare una soglia logica contenuta in bassissime percentuali, così come diverse sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali hanno evidenziato in assoluta unità di vedute; che l’ampio potere discrezionale di cui gode l’amministrazione in tema di programmazione urbanistica, e nel caso de quo il Commissario ad acta nominato dal Tar, deve essere ispirato a criteri di ragionevolezza, anche quando si tratta di variare l’assetto di una limitata area di territorio; che nella fattispecie che ci occupa, viene considerato che la densità abitativa della zona omogenea oggetto dell’intervento del Commissario ad acta risulta essere di 22 mila abitanti con una serie di servizi ed altre aree individuate, ma ancora mai realizzate, e quindi considerati ben oltre la realtà dei fatti; che si evidenzia come nella scelta operata dal Commissario ad acta non sembrano essere tenute in considerazione le superiori osservazioni, nè vengono espresse nuove individuazioni per le aree precedentemente soppresse (area a parcheggio); si dà atto di indirizzo all’Amministrazione Comunale perché proponga un ricorso per incidente di esecuzione davanti al Tar Catania, che ha nominato il Commissario ad acta, contestando l’eventuale illegittimità per difetto di adeguata motivazione (art. 3 legge n.241/90), manifesta illogicità e palese iniquità, eccesso di potere per errore sui presupposti, violazione ed errata applicazione del D.M. 1444/68, contraddittorietà tra più atti della medesima Amministrazione, violazione del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione)”.