Numero Atto: 57
Data Atto: 20 Jun 2019
PUBBLICITĂ€- NOTIZIA EX ART 18 DELLA L.R. N. 22/2008 E S.M.I.
ESTRATTO
ORDINA ai proprietari, i possessori e i conduttori di fondi ricadenti all’interno del territorio comunale l’obbligo, entro il termine perentorio del 28 Giugno di tenere le loro terre sgombre da covoni cereali, erbe, ramaglie, stoppie, rovi, piante
e foglie secche o da altro materiale infiammabile fino a metri venti dal ciglio delle strade pubbliche e dalle strade private adibite all’uso pubblico, provvedendo di conseguenza alla messa a nudo del terreno e al taglio di siepi, erbe e rami che si
protendono sulle strade stesse, nonchĂ© alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli ove non sia possibile distruggerli all’interno della proprietĂ a distanza di sicurezza non inferiore a VENTI metri dal ciglio o dalla scarpata delle strade. Tale distanza di venti metri dovrĂ essere raddoppiata lungo le linee ferroviarie, l’autostrada, l’Asse viario e lungo gli stradali dove sono in corso lavori di stesura di asfalto…..
Settore: 5° settore - Lavori Pubblici e Patrimonio