Numero Atto: 366
Data Atto: 17 Jul 2018
PUBBLICITÀ- NOTIZIA EX ART 18 DELLA L.R. N. 22/2008 E S.M.I.
ESTRATTO
– di individuare ai sensi dell’art. 4, co 3 delle linee guida indicate in premessa, quale professionista cui affidare il presente incarico, applicando i criteri di consequenzialità e continuità l’avv. Giuseppe Gitto del foro di Catania con studio in Catania, che ha curato la difesa del
Comune nel giudizio davanti al TAR di Catania definito con la sentenza n. n. 2739/2017 del 14/6/2017 – 25/01/2018 del TAR di Catania, del cui appello si tratta.
– di annullare la prenotazione n. 472 del 09/07/2018 corrispondente alla proposta di deliberazione di G.M. n.83 del 05/07/2018;
– di impegnare, per i motivi sopra esposti, a favore dell’avv. Giuseppe Gitto nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 42 del D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 2.719,99 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza,
– di dare atto che trattasi di spesa necessaria e obbligatoria al fine di evitare danni certi e gravi all’Ente;
– di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
– di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
Settore: 1° settore - Affari Generali e Politiche Sociali
Servizio: 2° servizio - Gestione contenzioso